(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008)

                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2 «Disciplina
organica del turismo» e successive modifiche;
   Visto,  in particolare, l'art. 106 della citata legge regionale n.
2/2002,  che  prevede  che  la  Regione, ai fini della promozione del
turismo  all'aria  aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate
per  la  sosta  temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite,
individuate  dai  Comuni  singoli o associati, a supporto del turismo
itinerante;
   Visto  l'art.  109, comma 3, della legge regionale 2/2002, in base
al  quale  la  Giunta regionale stabilisce criteri e priorita' per la
concessione  di contributi, in favore dei Comuni singoli o associati,
per  la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree
di cui trattasi;
   Dato  atto  che  con  proprio decreto n. 0360/Pres. del 10 ottobre
2003, e' stato emanato il «Regolamento recante i requisiti delle aree
attrezzate  per  la  sosta  temporanea  di  autocaravan e caravan, in
attuazione  dell'art.  107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio
2002,  n.  2,  nonche'  i criteri, le priorita' e le modalita' per la
concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati,
per  la  realizzazione,  la  ristrutturazione  o  l'ampliamento delle
predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale
n. 2/2002»;
   Visto  l'art. 6, comma 140, della legge regionale 2 febbraio 2005,
n.  1  («Disposizioni  per  la  formazione del bilancio pluriennale e
annuale   della   Regione   Autonoma   Friuli-Venezia  Giulia  (Legge
finanziaria   2005»),  il  quale  modifica  l'intensita'  massima  di
contributo  assegnabile.  fissata  in origine nella misura del 50 per
cento  della  spesa  ritenuta ammissibile, elevandola al 70 per cento
della medesima spesa;
   Ritenuto  necessario  adeguare  l'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0360/Pres./2003,  recante  la  misura
massima  di contributo assegnabile, alla predetta disposizione di cui
all'art. 6, comma 140, della legge regionale n. 1/2005;
   Visto  il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale
attivita' produttive, recante la modifica sopra richiamata;
   Ritenuto di approvare la modifica al regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Regione  n.  0360/Pres./2003, al fine di dare
attuazione alla legge regionale n. 1/2005;
   Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e successive
modifiche,  in  materia  di  procedimento amministrativo e diritto di
accesso;
   Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;
   Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 3039 del 7
dicembre 2007;
                              Decreta:
   1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento recante i requisiti
delle  aree  attrezzate  per  la  sosta  temporanea  di autocaravan e
caravan,  in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2, nonche' i criteri, le priorita' e le modalita'
per  la  concessione  dei  contributi, in favore dei Comuni singoli o
associati,  per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento
delle  predette  aree,  ai  sensi dell'art. 109, comma 3, della legge
regionale  n.  2/2002»,  emanato  con  decreto  del  Presidente della
Regione  10  ottobre  2003,  n.  0360/Pres.,  nel  testo  allegato al
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarle e farle
osservare come modifiche a regolamento della Regione.
   3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY