(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo» e successive modifiche; Visto, in particolare, l'art. 106 della citata legge regionale n. 2/2002, che prevede che la Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante; Visto l'art. 109, comma 3, della legge regionale 2/2002, in base al quale la Giunta regionale stabilisce criteri e priorita' per la concessione di contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui trattasi; Dato atto che con proprio decreto n. 0360/Pres. del 10 ottobre 2003, e' stato emanato il «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonche' i criteri, le priorita' e le modalita' per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002»; Visto l'art. 6, comma 140, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005»), il quale modifica l'intensita' massima di contributo assegnabile. fissata in origine nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevandola al 70 per cento della medesima spesa; Ritenuto necessario adeguare l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0360/Pres./2003, recante la misura massima di contributo assegnabile, alla predetta disposizione di cui all'art. 6, comma 140, della legge regionale n. 1/2005; Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive, recante la modifica sopra richiamata; Ritenuto di approvare la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0360/Pres./2003, al fine di dare attuazione alla legge regionale n. 1/2005; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 7 dicembre 2007; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, in attuazione dell'art. 107, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonche' i criteri, le priorita' e le modalita' per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree, ai sensi dell'art. 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002», emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0360/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY